Riforma del diritto societario
Intervento strutturale
Dal primo gennaio 2004 è entrata in vigore la riforma del Libro V
del Codice civile. Si tratta della prima vera riforma organica del
diritto societario dal Codice civile del 1942.
Con questa riforma sono state aggiornate e semplificate le vecchie
regole per la creazione e il funzionamento delle imprese, per favorire la nascita,
la crescita e la competitività delle aziende, in linea con le direttive comunitarie.
Negli interessi dei risparmiatori
Le nuove norme puntano a realizzare un quadro di grande equilibrio e
certezza nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli
investitori e dei risparmiatori, specie per quelle Spa che ricorrono
al mercato del capitale di rischio.
Minor rigidità
La riforma del diritto delle società non quotate nasce dalla
diffusa convinzione che per le caratteristiche del tessuto
produttivo italiano incentrato in prevalenza su imprese di piccole
e medie dimensioni sia necessario un allentamento dei vincoli normativi
e amministrativi vigenti che rappresentano un onere elevato in Le
Società per Azioni
La costituzione
Per costituire una Spa è necessario un capitale minimo non
inferiore a 120mila euro, inoltre è possibile non indicare
una durata prestabilita.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso
una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro. I conferimenti
in natura, i beni e i crediti dovranno essere accompagnati da una
relazione giurata di un esperto del tribunale che ne attesti il valore.
Patti di sindacato
I patti di sindacato della durata massima di cinque
anni - e che comunque potranno restare in vigore nella veste
attuale sino al 2009 - dovranno essere dichiarati,
per le Spa quotate, in apertura di ogni assemblea.
Le Spa potranno affidarsi a tre diverse modalità di gestione e controllo:
-
Modello tradizionale
È un modello simile a quello attuale, con un organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico) controllato dal collegio sindacale cui spettano tutte le prerogative attuali, tranne il controllo contabile che spetta a un revisore contabile o a una società di revisione.
Se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta a redigere un bilancio consolidato e può affidare al collegio sindacale anche il controllo contabile. -
Modello dualistico
Si ispira al modello tedesco. Si tratta di un modello dualistico con un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza. Si basa su un sostanziale passaggio di funzioni che tradizionalmente appartengono all'assemblea a vantaggio del consiglio di gestione e di quello di sorveglianza. Il consiglio di sorveglianza, cui spetta il controllo di legalità, può essere composto da soci o non soci in numero non inferiore a tre, a condizione che uno dei suoi effettivi e uno dei supplenti siano iscritti nel Registro dei revisori. Il consiglio di sorveglianza nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione, approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, promuove l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione. Al consiglio di gestione fa capo l'attività di amministrazione. -
Modello monistico
Si ispira alla legislazione anglosassone. È un modello monistico con il solo consiglio di amministrazione che nomina al suo interno un comitato di controllo, determinandone il numero dei componenti. La gestione è affidata al consiglio di amministrazione che viene nominato dall'assemblea. Per le società che fanno ricorso al capitale di rischio il comitato deve essere formato almeno da tre componenti e opera come il consiglio di sorveglianza.
I diversi modelli riflettono i diversi tipi di società, quelle da quelle ad azionariato diffuso a quelle a base familiare. Spetta ai soci scegliere il modello più adatto alle caratteristiche dell'azienda. Se la scelta non verrà fatta, resta in vigore il tradizionale modello civilistico.
Le azioni
Molto più ampio il ventaglio delle tipologie di azioni che
potranno essere emesse, a partire da quelle con un'incidenza
limitata delle eventuali perdite. Le azioni potranno non avere il valore
nominale. Potranno essere costituiti anche patrimoni dedicati
al finanziamento di singoli affari.
Conflitto d'interessi
L'amministratore dovrà dare notizia agli altri amministratori e
al collegio sindacale di ogni interesse che eventualmente abbia
nella conclusione di una qualsiasi operazione, indipendentemente dalla
possibilità del conflitto. L'azione sociale di responsabilità
dei soci nei confronti del management potrà essere proposta
solo da chi rispetti determinati quorum. termini di costi e rigidità.
Le Società a responsabilità limitata
Un modello autonomo
La società a responsabilità limitata non è
più una piccola società per azioni, infatti si svincola
dal modello della Spa, assumendo connotati specifici che l'avvicinano
al modello di impresa familiare. Si tratta di una formula adatta a piccoli imprenditori e artigiani.
La Srl potrà emettere obbligazioni riservate agli operatori specializzati.
La costituzione
Il limite del capitale sociale è di 10.000 euro. La costituzione è
possibile anche con atto unilaterale e sono ammessi conferimenti sia in denaro
o crediti o beni in natura, sia anche attraverso prestazioni d'opera,
garantite da polizze assicurative o fideiussioni.
La partecipazione, che non può essere costituita da titoli,
di solito è proporzionale al conferimento effettuato. La partecipazione
può essere pignorata o ceduta, ma chi vende resta obbligato in solido per i versamenti non ancora eseguiti.
La durata
Come avviene per le Spa, anche per le Srl è possibile
la costituzione di società a durata illimitata.
Il valore di azioni e quote
Per azioni e quote resta confermato il valore di un euro o suoi multipli.
Decimi
In luogo dei 3/10 attuali, saranno richiesti 2,5/10, sostituibili da polizza o fideiussione bancarie.
L'autonomia
Sono affidate all'esclusiva competenza della Srl le materie dell'approvazione
del bilancio e la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori,
le modificazioni dell'atto costitutivo.
Controlli
Il controllo dei conti può essere affidato al collegio
sindacale o a un revisore. La nomina di un collegio sindacale diventa
obbligatoria se il capitale sociale è superiore a 120.000 euro o
se vengono superati i limiti relativi al totale dell'attivo o dei ricavi.
Le cooperative
Le coop doc
Viene ridisegnato il profilo della cooperazione, per
riservare le agevolazioni solo ai soggetti che svolgono
una attività mutualisticamente prevalente.
Più vicini a Spa e Srl
Anche nelle cooperative si cercherà di applicare le
regole in vigore per le società, soprattutto per
i modelli di amministrazione e controllo e le possibilità
di emissione di strumenti di finanziamento.
Possibile anche la quotazione in Borsa.
La costituzione
Per costituire una coop sono necessari almeno nove soci;
ne bastano tre se la coop adotta le regole della Srl e i
soci sono persone fisiche. Per ogni socio vi è un tetto
di proprietà di 80.000 euro.
Assemblee
Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nel libro
dei soci da almeno tre mesi. Si conserva la regola del voto capitario.
È fissato un limite all'utilizzo delle deleghe: ciascun
socio potrà infatti rappresentarne in assemblea non più di altri dieci.
Azioni
Il valore nominale di ciascuna azione dovrà essere compreso
tra un minimo di 25 e un massimo di 500 euro.
Il diritto processuale societario
Il nuovo diritto processuale societario non si limita a rinnovare la facciata della procedura civile, ma detta un sistema di norme di rito che danno vita a un processo completamente nuovo con procedure più snelle. Le nuove regole puntano a ridurre i tempi dei processi in materia societaria. A questo scopo, la durata dei procedimenti sarà soggetta a un monitoraggio periodico.
La fase preliminare
Il processo vero e proprio inizia con l'atto di citazione,
ma prima che sia fissata l'udienza può passare un periodo
di tempo indeterminato durante il quale i legali delle parti si
scambiano le memorie, le comparse e, in generale, i documenti.
Quando una delle parti ritiene di essere pronta per il giudizio
può chiedere al giudice il decreto di fissazione dell'udienza.
Semplificazioni
Le notificazioni potranno essere eseguite anche per fax o posta elettronica.
Il processo
Il procedimento è comunque improntato a una concentrazione
delle fasi, sin dal decreto di avvio, nel quale il giudice dovrà
già identificare le questioni di fatto e diritto rilevanti
ai fini della decisione. La sentenza potrà essere emessa in
forma abbreviata in modo da ridurre i tempi di redazione. è
previsto un procedimento sommario di cognizione che si concluderà
con un'ordinanza. La misura cautelare eventualmente concessa
potrà diventare definitiva se il processo non verrà poi iniziato.
Le soluzioni alternative
Più spazio agli arbitrati con l'allargamento dell'incidenza
delle clausole compromissorie e alle conciliazioni con l'esenzione
dall'imposta di registro e il ricorso all'Albo dei conciliatori.
In materia cautelare, la misura decisa dal giudice potrà
diventare definitiva nel caso in cui il processo non venga avviato.
Viene previsto anche un procedimento sommario di cognizione (non per azioni di responsabilità
Il falso in bilancio
Le nuove norme sul falso in bilancio modificano, inasprendole,
le pene per chi falsificando il bilancio di una società crea
danno a qualcuno; inoltre introducono una maggiore tolleranza per gli errori
formali che non creano danno al fisco o a terzi.
Con la riforma il Governo ha razionalizzato l'intero sistema penale societario:
- restringendo il numero delle fattispecie penali: molti reati nel precedente sistema hanno avuto scarsissima applicazione;
- introducendo nuove ipotesi, colmando certe lacune segnalate dalla dottrina.
Le sanzioni
La legge prevede tre distinte sanzioni per il falso in bilancio:
- l'arresto fino a un anno e sei mesi, allorché la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori;
- la reclusione da 6 mesi a 3 anni in presenza di società non quotate, nel caso in cui però vi sia stato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori;
- la reclusione da 1 a 4 anni in presenza di società quotate e di danno patrimoniale ai soci o ai creditori.
Le misure coercitive e il falso in bilancio
- Per i due reati - contravvenzione e delitto - concernenti rispettivamente il caso di falsità che non abbia cagionato un danno patrimoniale e quello relativo alle società non quotate non sarà possibile applicare alcuna misura coercitiva;
- per il reato di falsità relativo alle società quotate, e in presenza di danno patrimoniale ai soci o creditori, sarà possibile l'applicazione delle citate misure, ricorrendo, ben inteso, le altre circostanze previste dal Codice di procedura penale.
La perseguibilità
La riforma introduce un differente regime sanzionatorio a seconda della
rilevanza patrimoniale del danno, ovvero se è stata provocata o meno una
lesione patrimoniale agli interessi di soci e creditori.
- Senza danno patrimoniale: da reato si passa a semplice contravvenzione e può scattare l'arresto fino a un anno e sei mesi.
- Con danno patrimoniale: se la società è quotata è possibile la procedibilità d'ufficio, la pena è compresa tra uno e quattro anni; se la società non è quotata la procedibilità è soggetta a querela di parte, la pena è compresa tra sei mesi e tre anni.
La nuova disciplina dei sui reati societari
Il decreto legislativo 61 dell'11 aprile 2002 ha reso operative le nuove
norme sul falso in bilancio e sugli altri reati societari.
- False comunicazioni sociali. Arresto fino a un anno e sei mesi.
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori. Reclusione da sei mesi a tre anni in caso di danno patrimoniale in società non quotata e procedibilità a querela. Pena da uno a quattro anni di detenzione e procedibilità d'ufficio in caso di danno in società quotata.
- Falso in prospetto. Arresto fino a un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari. Reclusione da uno a tre anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari.
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione. Arresto fino a un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari. Reclusione da uno a quattro anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari.
- Impedito controllo. Sanzione amministrativa fino a 20 milioni di lire. Reclusione fino a un anno (procedibilità a querela se dalla condotta deriva un danno ai soci).
- Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi. Sanzione amministrativa da 400mila a 4 milioni di lire aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci.
- Formazione fittizia del capitale. Reclusione fino a un anno.
- Indebita restituzione dei conferimenti. Reclusione fino a un anno.
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. Arresto fino a un anno (la ricostituzione degli utili e delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. Reclusione fino a un anno (se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori. Reclusione da sei mesi a tre anni (procedibilità a querela; il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. Reclusione da sei mesi a tre anni (procedibilità a querela; il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato).
- Infedeltà patrimoniale. Reclusione da sei mesi a tre anni (procedibilità a querela).
- Comportamento infedele. Reclusione fino a tre anni (procedibilità a querela).
- Indebita influenza sull'assemblea. Reclusione da 6 mesi a tre anni.
- Omessa convocazione dell'assemblea. Sanzione amministrativa da 2 a 12 milioni di lire, aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o a una legittima richiesta dei soci.
- Aggiotaggio. Reclusione da uno a cinque anni.
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Reclusione da uno a quattro anni per gli amministratori. Arresto fino a un anno o ammenda fino a 20 milioni negli altri casi.