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Codice dei beni culturali

Per lungo tempo, l'interesse culturale dei beni di proprietà di regioni, province, comuni, di altri enti pubblici e delle persone giuridiche private senza scopi di lucro, è stato per così dire contenuto nella natura pubblica o sociale - in quanto non lucrativa - del soggetto proprietario. Questi soggetti erano tenuti a compilare degli elenchi descrittivi delle cose di loro appartenenza aventi presumibilmente interesse artistico, storico, ecc., se del caso anche con successive integrazioni, da presentarsi al Ministero. Tale adempimento, tuttavia, rivestiva un valore meramente conoscitivo, non riconducibile alla notificazione dell'interesse particolarmente importante prevista per i beni di proprietà dei soggetti privati perseguenti scopi di lucro. La mancanza di un formale procedimento di acclaramento dell'interesse rivestito dalle “cose” ricadenti in proprietà degli enti territoriali o degli altri enti pubblici e delle persone giuridiche private senza scopi di lucro, poneva il problema di quali beni rivestissero l'interesse utile al loro inserimento negli elenchi, Con l'entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è stata introdotta la norma che prevede l'accertamento specifico dell'interesse storico-artistico del bene, ponendo fine ad un sistema che produceva notevoli incertezze, sia per la sottrazione all'obbligo dell'inserimento in detti elenchi delle cose mobili e immobili dello Stato - per i quali non era previsto nessun meccanismo di individuazione -, sia per la generale inosservanza dell'obbligo nei casi previsti. Nello specifico l'art. 12 del D. L.gs 42/2004 prevede che le cose mobili e immobili appartenenti ad enti pubblici e a persone giuridiche private senza scopo di lucro, che rivestano interesse artistico, storico, ecc., risalgano ad oltre cinquant'anni e siano di autore non più vivente, vengano sottoposte ad un apposito procedimento di verifica, volto ad accertare la sussistenza o meno di detto interesse. In attesa della verifica, tali cose sono in via provvisoria soggette alla disciplina di tutela prevista dal Codice. L'esito della verifica - che è promossa d'ufficio o su richiesta dell'ente proprietario - se positivo, comporta la definitiva sottoposizione del bene alla disciplina di tutela, se negativo, la fuoruscita da detta disciplina.