Gli spot pubblicitari sono soggetti a un limite orario che per le
televisioni commerciali è fissato al 18% per ora di trasmissione.
Vi è inoltre un limite quotidiano che è fissato al 15%, ed elevabile al 20%
comprendendo anche telepromozioni e televendite, fino a un massimo di
un'ora e 12 minuti al giorno.
Per le tv locali il limite quotidiano di affollamento pubblicitario è del
40%, comprese le televendite.
La legge fissa nel 20% del Sic il limite massimo della
raccolta pubblicitaria per ogni soggetto presente nel mercato.
Altri limiti riguardano il numero dei programmi televisivi e radiofonici
irradiabili: al momento della completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radio e tv in tecnica digitale, uno stesso
soggetto non potrà diffondere più del 20% dei programmi.
È un accordo sottoscritto il 29 novembre 2002 dal Ministro delle
Comunicazioni e dai rappresentanti delle emittenti televisive nazionali e
locali, che punta a proteggere i minori da quanto può nuocere al loro
sviluppo fisico, psichico o morale. Pone limiti alla volgarità e la
pornografia e amplia la fascia protetta dalle ore 16 alle ore 19.
Il codice prevede sanzioni che vanno dalla censura (richiamo) alle multe,
dalla soppressione del programma alla sospensione della licenza. Inoltre è
stato istituito un comitato di controllo di quindici esperti.
Il digitale terrestre applica alla televisione tradizionale le tecnologie
sperimentate nelle trasmissioni attraverso il satellite. Il segnale passa da
analogico a digitale ma continua ad essere trasmesso via etere. Le
trasmissioni irradiate con il nuovo sistema possono essere viste utilizzando
un decoder o un ricevitore digitale (non è necessaria la parabola).
La trasmissione digitale permette, a parità di frequenze utilizzate, un
maggior numero di programmi irradiabili (fino a 144) e una migliore qualità
del segnale. Inoltre rende possibile l'implementazione di servizi
interattivi.
Si tratta della possibilità per reti televisive diverse di trasmettere contemporaneamente gli stessi programmi. Con la riforma le tv locali possono trasmettere in interconnessione per 12 ore al giorno. Se l'interconnessione avviene con una rete satellitare o con una emittente estera il limite si abbassa a sei ore.
Si tratta della proprietà da parte degli stessi soggetti di emittenti
televisive e giornali.
Chi possiede più di una rete televisiva non potrà avere partecipazioni in
imprese editrici di quotidiani o fondarne di nuove fino al 31 dicembre 2010.
Chi possiede quotidiani può invece acquisire emittenti televisive.
Sono i soggetti che svolgono l'esercizio dell'attività di radiodiffusione
televisiva o radiofonica in ambito locale, in uno o più bacini di norma
regionali o provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province
limitrofe che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni
di abitanti.
Le imprese locali possono avere sino a tre concessioni rispetto alla sola
consentita finora. Uno stesso soggetto può arrivare fino a sei concessioni o
autorizzazioni se si riferiscono a bacini non limitrofi. Le tv locali
possono interconnettersi fino a dodici ore al giorno. In caso di
trasmissione da canali satellitari (Sky) o emittenti estere il limite di
interconnessione è di sei ore.
È ridefinita la nozione di servizio pubblico. Sono indicate 15 aree di
obblighi che compongono il servizio pubblico: dalla copertura integrale del
territorio a una quota prestabilita di ore assegnate a programmi di
educazione, informazione e cultura; dai programmi per gli italiani
all'estero alle infrastrutture per il digitale.
Inoltre, secondo la legge di riforma, l'attività di informazione
radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un pubblico
servizio.
Il Sic è un "paniere" di cui fanno parte il canone, la pubblicità
nazionale e locale, le sponsorizzazioni, le televendite, le telepromozioni,
le promozioni di propri prodotti e servizi, le offerte televisive a
pagamento, la stampa quotidiana e periodica, l'editoria elettronica diffusa
tramite internet.
Il tetto antitrust per le aziende è fissato dalla legge al 20% del Sic,
mentre scende al 10% per le società di telecomunicazioni i cui ricavi
superano il 40% dei ricavi complessivi del mercato dei servizi di
telecomunicazione.