La nuova legge elettorale
La nuova legge elettorale abbandona l'uninominale e ritorna al proporzionale e quindi al voto di partito, temperando tuttavia tale ritorno con una specifica attenzione alla governabilità: in ogni caso viene assicurata alla Camera alla coalizione che ottiene più voti, anche se il totale dei suoi voti non raggiunge la maggioranza, il 55% dei seggi, una discreta maggioranza che consente di governare. Un po' diverso è il discorso per il Senato.
Camera dei Deputati
Per la Camera dei Deputati la legge prevede l'elezione di 617 deputati in 26 circoscrizioni. Il plenum di 630 deputati verrà raggiunto eleggendo i 13 deputati mancanti mediante altre leggi (1 nella Regione Valle d'Aosta e 12 nella circoscrizione estero). Le 26 circoscrizioni saranno quelle attuali: 13 coincidono con altrettante regioni; 10 sono ricavate due per regione nelle regioni Piemonte, Veneto, Lazio, Campania, Sicilia; 3 sono le circoscrizioni della Lombardia. A ciascuna circoscrizione viene attribuito un numero di seggi da distribuire in relazione alla sua popolazione.
I partiti in lizza possono concorrere da soli o collegati ad una coalizione. Per un partito il collegamento ad una coalizione comporta l'accettazione formale del programma della coalizione (che deve essere depositato congiuntamente al contrassegno di coalizione) e l'impegno, al momento della scelta della persona a cui affidare il Governo, di indicare al Presidente della Repubblica il candidato premier della coalizione (anch'esso depositato con il contrassegno).
I seggi ai vari partiti sono assegnati in sede nazionale, conteggiando tutti i voti ottenuti nelle 26 circoscrizioni. Per prima cosa si conteggiano i voti ottenuti: 1) dai partiti singoli che hanno superato la soglia del 4% dei voti validi; 2) dalle coalizioni che hanno superato la soglia del 10% dei voti validi. In prima attribuzione si suddividono i 617 seggi disponibili tra queste due categorie di soggetti in proporzione ai voti ottenuti.
Si verifica poi se alla coalizione vincente spettano almeno 340 seggi (il 55% dei 617 seggi in palio). Se ciò accade, la prima attribuzione di seggi sopra indicata diviene definitiva. All'interno delle coalizioni i seggi sono poi distribuiti tra i partiti aventi diritto (quelli che hanno ottenuto almeno il 2 % dei voti validi con l'aggiunta per ciascuna coalizione del primo partito sotto soglia) in proporzione ai voti ottenuti.
Nel caso invece che nella prima attribuzione la coalizione vincente abbia conseguito meno di 340 seggi, ad essa vengono attribuiti d'autorità 340 seggi. Le restanti coalizioni e partiti singoli si distribuiscono tra loro, sempre in termini proporzionali, 277 seggi.
Stabilito così per ogni partito (ammesso al riparto) il numero dei deputati a cui ha diritto in sede nazionale, si procede al riparto circoscrizionale, sempre secondo criteri proporzionali.
Una volta determinato il numero dei deputati a cui ha diritto ogni partito in ogni circoscrizione, i nominativi dei deputati sono immediatamente individuati come i primi nominativi della lista di candidati deputati che il partito ha indicato per ogni circoscrizione all'Ufficio Elettorale prima delle elezioni.
Senato della Repubblica
Per il Senato della Repubblica il meccanismo è simile. La nuova legge disciplina l'assegnazione di 301 seggi. Il plenum di 315 senatori eletti viene raggiunto con l'assegnazione mediante altre leggi di 1 seggio in Valle d'Aosta, 7 seggi in Trentino Alto Adige e 6 seggi nella circoscrizione estero. I 301 seggi risultano come somma dei seggi attribuiti alle 18 regioni rimanenti (delle 20 regioni d'Italia sono state già considerate Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta), a ciascuna di esse assegnati in base alla popolazione e ai vincoli costituzionali.
Per il Senato il riparto dei seggi viene fatto regione per regione. In ogni regione sono ammessi al riparto dei seggi: 1) i partiti singoli con almeno l'8% dei voti; 2) le coalizioni di partiti con almeno il 20% dei voti. In prima attribuzione si suddividono i seggi disponibili nella regione tra queste due categorie di soggetti in proporzione ai voti ottenuti.
Si verifica poi se la coalizione vincente (quella cioè che ha avuto il maggior numero dei voti) ha almeno il 55% dei seggi in palio nella regione (arrotondato al numero intero superiore). Se ciò accade, la prima attribuzione di seggi sopra indicata diviene definitiva. All'interno delle coalizioni i seggi sono distribuiti tra i partiti aventi diritto (quelli che hanno ottenuto almeno il 3 % dei voti validi) in proporzione ai voti ottenuti.
Nel caso invece che nella prima attribuzione la coalizione vincente abbia conseguito meno del 55% dei seggi (arrotondato al numero intero superiore), ad essa viene attribuito d'autorità tale numero di seggi. I seggi restanti vengono distribuiti tra le rimanenti coalizioni e partiti singoli, sempre in termini proporzionali.
Anche per il Senato vi è un possibile premio di maggioranza, ma non su base nazionale, bensì regione per regione. Può perciò verificarsi che il premio di maggioranza venga assegnato in una regione ad una coalizione e in un'altra regione ad un'altra coalizione, e di conseguenza nulla può dirsi circa l'effetto risultante su base nazionale, anche se è più probabile che la coalizione complessivamente più votata in tutte le regioni (a livello nazionale) ottenga una maggiore premialità regionale.