I contenuti della riforma
Il 5 febbraio 2003 il Senato ha approvato la legge delega su occupazione e mercato del lavoro. La legge prende nome dal professor Marco Biagi, il giuslavorista ucciso dalle Brigate rosse.
Dal 24 ottobre 2003 sono in vigore le norme di attuazione che rendono operativa la legge e dotano l'Italia di strumenti efficaci e coerenti per garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro.
Quella voluta dal governo Berlusconi è una riforma innovativa che mette al centro il tema dell'occupabilità. Ogni nuova forma di contratto e ogni modifica introdotta ha come obiettivo la crescita dell'occupazione in una specificata fascia sociale. Il part-time è pensato guardando ai problemi occupazionali delle donne; il lavoro interinale, il tirocinio e il lavoro intermittente sono stati strutturati in funzione dei giovani; il contratto di reinserimento è stato studiato per i disoccupati di lunga durata, per gli ultra 55enni e per le donne. Ai giovanissimi che l'estate vogliono lavorare è destinato il tirocinio estivo.
Queste innovazioni non accrescono la precarietà ma incrementano le opportunità, permettendo a molti l'ingresso o il ritorno nel mondo del lavoro.
Nuovi servizi per l'impiego
Chi cerca lavoro e chi cerca lavoratori non avrà più soltanto l'interlocutore pubblico, ma anche nuovi soggetti che si affacceranno sul mercato. Ci si potrà rivolgere anche alle agenzie private, che potranno operare a tutto campo: infatti è stato abolito l'anacronistico vincolo dell'oggetto sociale esclusivo che imponeva alle società di svolgere solo attività di fornitura di lavoro interinale.
Le agenzie per il lavoro potranno svolgere attività di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (il cosiddetto staff leasing) e determinato (il vecchio lavoro interinale), di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro (cioè di collocamento), di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione del personale (outplacement).
Le agenzie medieranno quindi tra offerta e domanda di lavoro, senza costi per il lavoratore. Per farlo dovranno essere autorizzate e iscritte in un apposito albo da istituire presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Potranno svolgere attività di intermediazione anche i consulenti del lavoro, le scuole secondarie di secondo grado, le università, gli enti locali, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, Regioni e Province autonome (con riferimento al loro territorio).
Grazie alla concorrenza tra pubblico e privato migliorerà il tasso di intermediazione svolto dal collocamento pubblico che, prima della riforma, copriva solo il 4% dei rapporti di lavoro.
La Borsa continua nazionale del lavoro
La Bcnl è una rete telematica che conterrà domande e offerte di lavoro a livello nazionale e regionale: è uno strumento che ha lo scopo di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
I lavoratori potranno inserire i propri curricula e consultare le offerte, mentre i datori potranno analizzare i dati di chi è disponibile al lavoro.
I servizi pubblici e privati, il ministero del Welfare e gli enti previdenziali saranno collegati in rete attraverso il Sil (sistema informativo del lavoro).
Nuovi contratti
La riforma introduce nuove tipologie contrattuali, tra le quali:
- job on call (il lavoro a chiamata) - il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro e ne aspetta la chiamata. L'impresa può chiamare il lavoratore in qualunque momento, a seconda delle esigenze produttive. Il lavoratore riceve un'indennità predefinita detta "di disponibilità", oltre alla retribuzione per le ore effettive di lavoro svolto. Con questa modalità non possono essere sostituiti lavoratori in sciopero o licenziati (collettivamente) negli ultimi sei mesi. Si tratta di una tipologia contrattuale adatta a prestazioni di carattere discontinuo o intermittente.
- job sharing (il lavoro condiviso o ripartito) - è un istituto nato negli Stati Uniti e prevede che l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa venga condiviso da due lavoratori legati tra loro da un vincolo di solidarietà. I due lavoratori si dividono, in modo proporzionale all'orario svolto, la retribuzione, le assicurazioni obbligatorie, la contribuzione relativa alle prestazioni assistenziali e previdenziali.
Ogni lavoratore è responsabile personalmente e direttamente dell'intera obbligazione. Ciascun lavoratore si obbliga a sostituire l'altro in caso di impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa. Le dimissioni di uno dei dipendenti comportano lo scioglimento del contratto. Chi sottoscrive un contratto di lavoro ripartito non può ricevere un trattamento economico meno favorevole rispetto a quello dei lavoratori subordinati.
È un modello che si addice in particolare alle attività di segreteria o a mansioni di tipo amministrativo.
Co.co.co. lavoro a progetto e collaborazioni occasionali
Con la Riforma Biagi il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) viene sostituito dal lavoro a progetto. La collaborazione dovrà essere riconducibile a uno o più progetti (a un programma di lavoro o a fasi di un programma di lavoro) determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.
Il contratto sarà redatto in forma scritta e dovrà riportare l'indicazione dei contenuti della collaborazione, la durata, l'ammontare del corrispettivo, i criteri usati per la quantificazione del corrispettivo e le modalità del pagamento. Se nei contratti non verranno rispettate queste condizioni, i rapporti di collaborazione saranno considerati rapporti subordinati.
I contratti di collaborazione stipulati prima dell'entrata in vigore della riforma, e non riconducibili a un progetto o a una fase di esso, hanno continuato ad essere in vigore fino al 23 ottobre 2004.
La riforma riduce le disparità tra i collaboratori e i lavoratori autonomi: per i contratti a progetto è stata infatti stabilita una aliquota del 18,39% che aumenterà dello 0,20% l'anno fino a raggiungere il 19%.
Dai lavori a progetto vengono distinte le collaborazioni occasionali, che non dovranno avere una durata superiore ai trenta giorni nel corso di un anno e un compenso superiore ai cinquemila euro (con lo stesso committente) per anno solare. Se il compenso percepito è superiore ai cinquemila euro o supera i trenta giorni, il rapporto di lavoro non può più considerarsi occasionale e ricade nelle disposizioni previste per il lavoro a progetto.
Lavoro occasionale accessorio
Grazie alla riforma alcune categorie di lavoratori (casalinghe, disoccupati, studenti) potranno svolgere piccoli lavori occasionali e ricevere dalle aziende o dalle famiglie un buono orario "prepagato" che comprende sia la retribuzione sia la previdenza e l'assicurazione contro gli infortuni.
La legge considera prestazioni occasionali alcune attività accessorie come:
- piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
- insegnamento privato supplementare;
- piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
- realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
- collaborazione con associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.
Le norme di attuazione della riforma stabiliscono che non si possono considerare occasionali accessorie le prestazioni che superano i 30 giorni (con lo stesso committente) e il cui compenso è, complessivamente, superiore a tremila euro per anno solare.
Staff leasing
Si tratta di una formula contrattuale con la quale si dà la possibilità alle aziende di ottenere nuova forza lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato attraverso agenzie specializzate. L'affitto a tempo indeterminato è limitato a quei casi che non siano relativi all'attività tipica dell'impresa. L'utilizzo nell'attività tipica dell'impresa è invece previsto per i contratti a tempo determinato purché giustificato da particolari ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.
I lavoratori avranno uguali diritti e retribuzioni rispetto ai dipendenti delle aziende in cui prestano la loro opera, come già in precedenza previsto per il contratto di lavoro interinale, a cui la somministrazione, in pratica, si sostituisce. Per tutta la durata della somministrazione il lavoratore "in affitto" svolgerà la propria attività nell'interesse, nonché sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore; il potere disciplinare, invece, resterà riservato al solo somministratore, al quale l'utilizzatore dovrà fornire gli elementi utili per il relativo esercizio.
Saranno interessati a questo tipo di contratto chi lavora nei servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, chi opera nei call-center, nelle portinerie, nei trasporti, ma anche chi è impegnato in attività di marketing e di analisi del mercato.
Part time
La riforma continua a credere in questa forma contrattuale che ha aperto il mondo del lavoro a migliaia di italiani.
Sono state ritoccate le norme che regolano questo contratto, in modo da renderlo più elastico. In particolare, sarà più facile il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare non solo con riguardo alla sua collocazione temporale nell'arco del giorno, della settimana, del mese o dell'anno, ma anche in ordine alla sua estensione temporale. Spetterà alla contrattazione collettiva stabilire i massimali di variabilità.
Con questa forma contrattuale si punta a incrementare il tasso di occupazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori oltre i 55 anni.
Contratto di inserimento o reinserimento
Il contratto di inserimento prende il posto del contratto di formazione e lavoro (che continuerà ad operare nel settore pubblico). È indirizzato ai giovani tra i 18 e i 29 anni (fino a 32 anni per i disoccupati di lunga durata), agli ultra 45enni, a chi non ha lavorato negli ultimi due anni, ai disabili, alle donne residenti nelle aree svantaggiate.
Si tratta di un contratto di lavoro subordinato, assimilabile al contratto a termine, che punta ad inserire o reinserire il lavoratore in azienda, la durata può variare tra i 9 e i 18 mesi (fino a 36 per i portatori di handicap grave).
Al contratto è affiancato un progetto individuale di inserimento, o reinserimento, che serve ad adeguare le competenze del lavoratore alle mansioni da svolgere in azienda.
I datori di lavoro che non hanno mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori precedentemente assunti con contratto di inserimento vedranno fortemente limitata la possibilità di assumere altri lavoratori con questa forma contrattuale.
Questo contratto potrà essere stipulato non solo dalle imprese ma anche da consorzi, fondazioni, enti di ricerca, associazioni di categoria, associazioni professionali, fondazioni.
Apprendistato.
La Riforma Biagi manda in pensione i contratti di formazione e lavoro. L'apprendistato di fatto diventa la prima porta d'ingresso al mondo del lavoro.
- Una prima "variante" rivolta a giovani e adolescenti a partire dai 15 anni di età e finalizzata al raggiungimento di una qualifica professionale. La durata è commisurata al tipo di qualifica, titolo di studio o ai crediti professionali e formativi che si intendono perseguire.
- Una seconda variante ha una finalità "professionalizzante": possono esservi compresi giovani tra i 18 e i 29 anni di età. In questo caso la durata varierà tra i 2 e i 6 anni a seconda di quanto stabilito dai contratti nazionali.
- Una terza tipologia, per molti versi identica alla precedente (età dei soggetti interessati) vedrà la durata fissata da Regioni, in accordo con le organizzazioni datoriali territoriali e le università.
In ogni azienda il numero degli apprendisti non potrà superare quello delle maestranze.
Outsourcing
Nuove norme regoleranno le operazioni di outsourcing di ramo d'azienda cioè lo scorporo o trasferimento di attività dalla realtà principale per costituire imprese autonome più flessibili ed efficienti.
Per poter dare in outsourcing un'attività dell'azienda occorrerà dimostrare la sussistenza di una reale autonomia funzionale del ramo da esternalizzare nel momento stesso del trasferimento. Questo per evitare che si scorporino pezzi d'impresa con meno di 16 dipendenti al solo fine di aggirare l'art. 18.