Cosa cambia con la riforma
SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI | |
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com'era | come sarà |
L'aspirante magistrato, dopo un anno di tirocinio da uditore, partecipava al concorso per entrare in magistratura e chiedeva di fare il giudice o il Pm. Molti, soprattutto in primo grado, facendo una domanda al Csm, cambiavano funzione, anche più volte. | Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante magistrato deve scegliere tra giudice o pubblico ministero. Il concorso prevede anche un colloquio di idoneità psico-attitudinale che può anche indirizzarlo verso una funzione o l'altra. La sua scelta definitiva avviene dopo cinque anni. Per cambiare funzione deve sostenere un esame orale e frequentare un corso di formazione presso la Scuola della magistratura ottenendone una valutazione positiva. Inoltre dovrà cambiare distretto giudiziario. |
FORMAZIONE | |
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com'era | come sarà |
Il Csm si occupava della formazione delle toghe, organizzando dei corsi non obbligatori. Non esisteva una scuola per la magistratura. | La formazione, per gli uditori ma anche per l'aggiornamento professionale e la valutazione dei magistrati, è compito della Scuola superiore per la magistratura. I corsi sono obbligatori ogni cinque anni. Al termine del corso viene formulata una valutazione. Il Comitato direttivo è composto dal primo presidente e dal procuratore generale della Cassazione, da due magistrati nominati dal Csm, da un avvocato con almeno 15 anni di esercizio della professione, da un professore universitario e da un membro nominato dal ministro della Giustizia. |
CARRIERA | |
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com'era | come sarà |
L'avanzamento di carriera avveniva automaticamente, per anzianità. In pratica, dopo 13 anni si accedeva alla Corte d'appello e dopo 28 alla Cassazione senza concorsi. Anche senza svolgere effettivamente quelle funzioni, lo stipendio veniva adeguato. | Chi vuole può continuare a seguire la vecchia strada, un numero limitato di posti (30 per cento) è a disposizione di coloro che vorranno accelerare la propria carriera, sostenendo un concorso che prevede la risoluzione (scritta) e la discussione (orale) di uno o più casi pratici. |
PROCURE | |
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com'era | come sarà |
Il Capo della Procura dava delle direttive e organizzava il lavoro dei suoi aggiunti e sostituti, ognuno dei quali era titolare dell'azione penale, aveva una sua autonomia nelle inchieste e poteva rilasciare dichiarazioni alla stampa. Solo in alcuni casi poteva avocare a sé un'inchiesta. | Il capo della Procura ha più poteri. E' l'unico titolare dell'azione penale che "delegherà" agli altri Pm. Una delega revocabile per l'assegnazione dei procedimenti, in caso di divergenze o inosservanza dei criteri indicati, con una comunicazione al Pg della Cassazione. E' l'unico a tenere i rapporti con i mass media. |
AZIONE DISCIPLINARE | |
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com'era | come sarà |
L'azione disciplinare era facoltativa e ne erano titolari il Procuratore generale della Cassazione e il ministro della Giustizia. Veniva applicato il codice del 1930 e non esisteva una tipizzazione dei reati. | In caso di illeciti disciplinari l'azione del Procuratore generale della Cassazione diventa obbligatoria e non più facoltativa. Il ministro della Giustizia può opporsi al non luogo a procedere solo per i casi da lui stesso promossi. E' prevista una tipizzazione degli illeciti disciplinari raccordati a specifiche sanzioni. |
INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI | |
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com'era | come sarà |
Il Csm autorizzava gli incarichi extragiudiziari per i magistrati, senza alcun obbligo di pubblicità. | Gli incarichi extragiudiziari alle toghe, autorizzati dal Csm, devono essere pubblicizzati in un elenco ogni sei mesi. I magistrati, inoltre, non possono iscriversi a partiti politici né partecipare ad attività che li possano condizionare o "appannarne l'immagine". |