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Cosa cambia con la riforma




















SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI
com'era come sarà
L'aspirante magistrato, dopo un anno di tirocinio da uditore, partecipava al concorso per entrare in magistratura e chiedeva di fare il giudice o il Pm. Molti, soprattutto in primo grado, facendo una domanda al Csm, cambiavano funzione, anche più volte. Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante magistrato deve scegliere tra giudice o pubblico ministero. Il concorso prevede anche un colloquio di idoneità psico-attitudinale che può anche indirizzarlo verso una funzione o l'altra. La sua scelta definitiva avviene dopo cinque anni. Per cambiare funzione deve sostenere un esame orale e frequentare un corso di formazione presso la Scuola della magistratura ottenendone una valutazione positiva. Inoltre dovrà cambiare distretto giudiziario.
FORMAZIONE
com'era come sarà
Il Csm si occupava della formazione delle toghe, organizzando dei corsi non obbligatori. Non esisteva una scuola per la magistratura. La formazione, per gli uditori ma anche per l'aggiornamento professionale e la valutazione dei magistrati, è compito della Scuola superiore per la magistratura. I corsi sono obbligatori ogni cinque anni. Al termine del corso viene formulata una valutazione. Il Comitato direttivo è composto dal primo presidente e dal procuratore generale della Cassazione, da due magistrati nominati dal Csm, da un avvocato con almeno 15 anni di esercizio della professione, da un professore universitario e da un membro nominato dal ministro della Giustizia.
CARRIERA
com'era come sarà
L'avanzamento di carriera avveniva automaticamente, per anzianità. In pratica, dopo 13 anni si accedeva alla Corte d'appello e dopo 28 alla Cassazione senza concorsi. Anche senza svolgere effettivamente quelle funzioni, lo stipendio veniva adeguato. Chi vuole può continuare a seguire la vecchia strada, un numero limitato di posti (30 per cento) è a disposizione di coloro che vorranno accelerare la propria carriera, sostenendo un concorso che prevede la risoluzione (scritta) e la discussione (orale) di uno o più casi pratici.
PROCURE
com'era come sarà
Il Capo della Procura dava delle direttive e organizzava il lavoro dei suoi aggiunti e sostituti, ognuno dei quali era titolare dell'azione penale, aveva una sua autonomia nelle inchieste e poteva rilasciare dichiarazioni alla stampa. Solo in alcuni casi poteva avocare a sé un'inchiesta. Il capo della Procura ha più poteri. E' l'unico titolare dell'azione penale che "delegherà" agli altri Pm. Una delega revocabile per l'assegnazione dei procedimenti, in caso di divergenze o inosservanza dei criteri indicati, con una comunicazione al Pg della Cassazione. E' l'unico a tenere i rapporti con i mass media.
AZIONE DISCIPLINARE
com'era come sarà
L'azione disciplinare era facoltativa e ne erano titolari il Procuratore generale della Cassazione e il ministro della Giustizia. Veniva applicato il codice del 1930 e non esisteva una tipizzazione dei reati. In caso di illeciti disciplinari l'azione del Procuratore generale della Cassazione diventa obbligatoria e non più facoltativa. Il ministro della Giustizia può opporsi al non luogo a procedere solo per i casi da lui stesso promossi. E' prevista una tipizzazione degli illeciti disciplinari raccordati a specifiche sanzioni.
INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI
com'era come sarà
Il Csm autorizzava gli incarichi extragiudiziari per i magistrati, senza alcun obbligo di pubblicità. Gli incarichi extragiudiziari alle toghe, autorizzati dal Csm, devono essere pubblicizzati in un elenco ogni sei mesi. I magistrati, inoltre, non possono iscriversi a partiti politici né partecipare ad attività che li possano condizionare o "appannarne l'immagine".