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La migliore riforma possibile

Michele Saponara, "L'Avanti!", 2 dicembre 2004, p. 1

La riforma dell'ordinamento giudiziario, approvata definitivamente dalla Camera dei deputati, è la migliore riforma possibile in questa materia e non può essere certamente tacciata di legge "ad personam". Essa, comunque, colma una lacuna di cui fa cenno la settima disposizione transitoria della costituzione del '48 che recita. "Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente che risale al marzo del 1941. E' evidente, quindi, che questo provvedimento giunge con 56 anni di ritardo per quanto l'ordinamento del '41 deve essere assolutamente adeguato alle leggi importanti nel frattempo intervenute: quali la costituzione del '48, la riforma del processo penale d 1988, e la riforma dell'articolo 111 della Costituzione del 1999.

Ho detto trattasi di una buona riforma, che certamente non ha soddisfatto tutti. Non gli avvocati, che chiedevano e si aspettava la separazione della carriera tra pubblico ministero e giudice: e ciò richiamandosi al nuovo processo penale e all'articolo 11 che prevedono la parità dell'accusa e della difesa ed un giudice terzo imparziale laddove il nuovo ordinamento ha previsto invece solo una separazione delle funzioni. Non sono soddisfatti foto: on. Michele Saponarai magistrati per i motivi opposti, in quanto ritengono la distinzione delle funzioni una surrettizia separazione delle carriere. Ma i magistrati non accettano questa legge in quanto con la stessa vengono imposte delle regole: laddove essi sono abituati ad operare svincolati da ogni regola.

Comunque, questo fondamento ci darà un magistrato più preparato in quanto dovrà frequentare la scuola superiore della Magistratura prima di assumere le funzioni: un magistrato più equilibrato dovendo sottoporsi ad un colloquio psicoattitudinale in relazione alle funzioni di giudice o di pm che riterrà di scegliere, un magistrato più laborioso e più rispettoso della persona delle parti degli avvocati. E ciò perché fra l'altro c'è stata la tipizzazione degli illeciti disciplinari che vanno dalla mancanza di laboriosità all'assunzione di provvedimenti incidenti sulla libertà personale e sul patrimonio delle persone in violazione provocati da ignoranza della legge o da errore inescusabile, ipotesi queste già previste dalla legge sulla responsabilità dei giudici mai attuata.

Si dice, da parte dell'Anm e dell'opposizione di sinistra, che le fa da supporto, che con questa legge non si incide sulla durata dei processi e sulla efficienza della giustizia. Orbene, questo è un argomento falso e demagogico; innanzitutto con detta legge si prevedono dei manager nelle Corti di appello più importanti quali quelle di Milano, Torino, Roma e Palermo che dovranno interessarsi della organizzazione e della realizzazione dei servizi giudiziari. E poi un magistrato più laborioso e più preparato darà maggiori garanzie di efficienza. E le sentenze non solo devono essere rapide ma anche giuste.

L'opposizione - e comunque l'Anm - ha fatto terrorismo gridando alle incostituzionalità della legge e facendo addirittura pressioni sul presidente della Repubblica perché non la promulghi. Il che è la prova più evidente del rifiuto della stessa da parte della magistratura. La stessa detta legge non attenta all'autonomia ed all'indipendenza della magistratura, valori costituzionali a cui tutti ci inchiniamo, ma tenta solo di porre un freno all'arbitrio delle correnti. E i magistrati faranno carriera solo se avranno superato il concorso, per altro ridotto e facile, e non perché appartenenti alla corrente di magistratura democratica.

Da precisare infine che trattasi di una legge delega che si limita a fissare principi a cui dovrà attenersi il governo nella redazione dei decreti legislativi attuativi. I quali, senza però discostarsi molto da quei principi, potranno accogliere suggerimenti che non è stato possibile inserire nell'articolato. Concludendo: il governo Berlusconi può menare vanto di avere varato una riforma attesa da oltre cinquanta anni in perfetta aderenza alle leggi costituzionali nel frattempo intervenute e che non sono stati capaci di varare tutti i governi precedenti e di aver creato uno degli strumenti importanti e necessari per una complessiva riforma della giustizia.