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La riforma del processo civile

Un processo civile più snello, con meno formalità, per una giustizia più rapida

La legge n. 263 del 2005 ha completato gli interventi sul processo civile che, nel corso della XIV legislatura, sono stati effettuati per assicurare una giustizia civile più rapida, anche al fine di evitare le numerose condanne della Corte dei diritti sull'uomo causate dalla attuale lentezza dei processi.

Il più importante di questi è stato il decreto legge n. 35 del 2005 (cosiddetto "decreto competitività"), convertito dalla legge n. 80 del 2005, che ha apportato una serie di modifiche al codice di rito mirate a conferire snellezza alle procedure.

Le modifiche al codice hanno riguardato:

  • le comunicazioni e notificazioni, attuando una semplificazione delle stesse e prevedendo procedure informatiche per la notofica;
  • la fase introduttiva e di trattazione del processo, attraverso una razionalizzazione tesa all'accelerazione, secondo le segnalazioni pervenute dall'associazionismo forense, attenuando quella eccessiva contrazione delle fasi processuali che poteva pregiudicare il diritto alla difesa ed il contraddittorio;
  • il processo esecutivo, con particolare attenzione a prevenire possibili abusi nell'utilizzo di titoli esecutivi, alla conversione del pignoramento, all'intervento dei creditori, alla vendita mobiliare, alla vendita immobiliare (riduzione della documentazione da allegare per facilitare la vendita), alla delega ai notai (estesa anche agli avvocati ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili), all'esecuzione per rilascio, all'opposizione all'esecuzione ed alla sospensione dell'esecuzione;
  • il procedimento cautelare uniforme;
  • l'istruzione preventiva;
  • il procedimento possessorio;
  • la disciplina dell'addebito nel procedimento di separazione personale dei coniugi.

Si è trattato di una vera e propria riforma, in quanto ha spaziato sul codice di procedura civile innovando le procedure al fine di renderle adeguate alle esigenze che, nel corso degli anni, hanno evidenziato gli operatori del diritto. In alcuni casi, come, ad esempio, per il processo di esecuzione, sono state tradotte in legge delle prassi che si erano andate ad affermare negli anni presso gli uffici giudiziari per colmare lacune normative o per "correggere", fin dove era possibile, storture della legge: al giudice dell'esecuzione viene affidato il potere di liberare l'immobile pignorato quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitarlo.

La legge n. 80 del 2005 ha inoltre delegato il Governo a:

  • modificare il processo di cassazione (terzo e definitivo grado di appello) in funzione nomofilattica (cioè a garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge). Sono stati precisati i limiti del vizio di motivazione impugnabile in cassazione, vizio deducibile solo in ordine a fatti controversi e decisivi, in modo da circoscrivere l'impugnazione a punti che sono stati oggetto di discussione e contrapposizione tra le parti e dalla cui diversa considerazione può discendere una modifica della sentenza. La sentenza della Corte di Cassazione deve contenere l'enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione;
  • razionalizzare la disciplina dell'arbitrato. Si è proceduto ad una maggiore valorizzazione della volontà delle parti, rendendo più agevole, di conseguenza, il ricorso a tale strumento alternativo di giurisdizione, che può rappresentare uno dei mezzi attraverso i quali diminuire il numero di processi civili.

La legge n. 63 del 2003 ha limitato le ipotesi in cui il giudice di pace giudica soggettivamente secondo equità, stabilendo che questi debba giudicare oggettivamente secondo diritto le cause che riguardino i contratti per adesione e siano stati lesi i diritti di una pluralità indeterminata di consumatori e utenti, al fine di evitare il pronunciamento di sentenze difformi riferite a identiche tipologie contrattuali, quali sono i contratti di adesione.

La legge "Riforma delle esecuzioni mobiliari", approvata l'8 febbraio 2006, al fine di rendere il procedimento di soddisfazione dei crediti più rapido ed efficace, prevede una maggior collaborazione del debitore all'esecuzione, una più accentuata responsabilizzazione nella procedura dell'ufficiale giudiziario volta a rendere più effettiva la tutela del credito fin dal primo atto della procedura esecutiva, nonché una maggiore efficacia dell'esecuzione in cui sia parte un imprenditore commerciale. La riforma del diritto fallimentare ha ridotto l'area degli imprenditori che possono essere assoggettati alle procedure fallimentari, per cui si è conseguentemente ampliata quella degli imprenditori che si trovano coinvolti nella procedura di esecuzione mobiliare, quali debitori o creditori.