Scuola: prosegue l'attuazione della riforma
Il 24 marzo 2005 il Governo ha approvato in via definitiva due decreti legislativi: sul nuovo obbligo scolastico e formativo fino a 18 anni e sull'alternanza scuola-lavoro a partire dai 15 anni.
Obbligo scolastico e formativo fino ai 18 anni
Il provvedimento disciplina il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di ciascuna persona, a partire dal primo anno della scuola primaria, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Tale percorso si realizza nel primo ciclo del sistema dell'istruzione (scuola primaria + scuola secondaria di primo grado) e nel secondo ciclo (licei ed istruzione e formazione professionale). L'obbligo all'istruzione e alla formazione si innalza per tutti a 12 anni dai precedenti 9. Vi saranno effetti positivi sui singoli studenti e più in generale sul sistema Paese.
Risorse in finanziaria
Dall'anno scolastico 2005-2006 l'obbligo scolastico e formativo sale da 9 a 10 anni. Per il raggiungimento di questo obiettivo sono investiti circa 16 milioni di euro l'anno, tratti dallo stanziamento della finanziaria 2004, per l'esenzione dalle tasse e per l'incremento delle spese di funzionamento. Utilizzando parte delle risorse iscritte nella finanziaria 2005, per un importo di 25 milioni di euro, si procederà all'innalzamento di un ulteriore anno dell'obbligo scolastico e formativo (da 10 a 11 anni). Vengono aumentate da 34 a 45 milioni, con un incremento di 11 milioni, le risorse destinate al completamento dei corsi sperimentali di istruzione e formazione professionale e all'attivazione del quarto anno.
Migliaia di ragazzi in più nel sistema formativo
Dal prossimo anno scolastico verranno inseriti nel sistema scolastico e formativo 30.000 ragazzi l'anno, che si aggiungeranno ai 90.000 complessivi già reinseriti grazie all'innalzamento dell'obbligo scolastico di un anno già attuato e ai percorsi sperimentali di formazione professionale realizzati dalle Regioni sulla base dell'accordo quadro.
Alternanza scuola-lavoro
Gli studenti che abbiano compiuto il 15° anno di età potranno realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, sia nei percorsi liceali sia in quelli dell'istruzione e formazione professionale.
Questa particolare metodologia serve a rendere l'apprendimento più attraente per i giovani, come raccomandato dall'Unione europea; estende e mette a sistema le migliori esperienze già acquisite dalle scuole e viene attuata sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, le competenze spendibili sul mercato del lavoro, valorizzando al tempo stesso vocazioni e attitudini che potranno servire per una scelta più consapevole rispetto ai percorsi successivi. Potranno cioè costruirsi, in tal modo, un vero e proprio "passaporto" per il futuro ingresso nel mondo del lavoro, costituito dal certificato supplementare rilasciato dalle istituzioni scolastiche o formative, che sarà spendibile anche in altri Paesi dell'Unione europea secondo il sistema Europass. L'alternanza scuola-lavoro offre alle ragazze e ai ragazzi l'opportunità di essere protagonisti delle loro scelte, attraverso esperienze concrete nelle quali potranno sperimentare le loro attitudini e dare risposta alle loro aspirazioni.
L'alternanza è stata già sperimentata
Le scuole hanno avuto già l'opportunità di sperimentare, nello scorso anno scolastico, l'alternanza scuola-lavoro secondo il modello previsto dal decreto legislativo approvato. Con i 10 milioni di euro stanziati dal Miur nel 2004, 418 istituti secondari superiori, compresi 53 licei classici, scientifici e artistici, hanno realizzato progetti sperimentali, seguiti da 20.431 ragazzi di 15/17 anni, che hanno valutato molto positivamente questa loro esperienza. Il raddoppio dello stanziamento per l'anno 2005 ha consentito di offrire questa opportunità ad oltre 40.000 ragazzi e ragazze.
Obbligo scolastico e formativo fino a 18 anni
Ecco altri punti qualificanti del decreto legislativo:
- responsabilità dei genitori o di "coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci" per l'adempimento del dovere di istruzione e formazione dei minori;
- vigilanza dei Comuni sull'adempimento da parte dei genitori del dovere di mandare i figli a scuola o nei centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni fino ai 18 anni;
- raccolta dei dati da parte dell'Anagrafe nazionale degli studenti istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'Anagrafe evidenzierà l'elenco nominativo degli eventuali abbandoni, scuola per scuola, in modo da assistere gli alunni e le famiglie perché i ragazzi che hanno lasciato la scuola possano rientrare nel sistema e raggiungere il pieno successo formativo. Tale anagrafe si raccorderà con le anagrafi regionali secondo modalità definite con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e gli Enti locali in modo da seguire tutti gli studenti, anche quelli che scelgono i percorsi di istruzione e formazione professionale o quelli in apprendistato;
- servizi di orientamento delle scuole secondarie di primo grado sulla base dei percorsi personalizzati di ciascun allievo, con il coinvolgimento delle famiglie e delle istituzioni scolastiche e formative;
- sanzioni ai genitori inadempienti, come previsto dalle norme attualmente in vigore;
- esenzione da qualsiasi tassa di frequenza per le scuole statali;
- monitoraggio congiunto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sull'attuazione del decreto con conseguente relazione triennale al Parlamento.
Alternanza scuola-lavoro
Ecco i punti qualificanti del decreto legislativo:
- riconoscimento dell'alternanza scuola-lavoro quale modalità di realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione del secondo ciclo per gli studenti compresi tra il 15° ed il 18° anno di età;
- stipula di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative, le camere di commercio, gli enti pubblici e privati, compresi gli enti di ricerca, le imprese e il mondo del volontariato;
- istituzione di un Comitato nazionale per lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione del sistema di alternanza scuola-lavoro;
- organizzazione didattica volta ad alternare periodi di formazione in aula a periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche esternamente al calendario delle lezioni;
- sistema tutoriale costituito dal docente tutor interno all'istituzione scolastica o formativa e dal tutor formativo esterno, designato dai soggetti che ospitano gli studenti per periodi di esperienza pratica;
- riconoscimento dei crediti per il periodo di alternanza scuola-lavoro anche in base alle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno; l'istituzione scolastica o formativa rilascerà una certificazione supplementare che attesti le competenze acquisite dallo studente per il proseguimento dei percorsi formativi e per il successivo inserimento nel mondo del lavoro;
- possibilità di realizzare percorsi in alternanza nel sistema dei licei e nel sistema di istruzione e formazione professionale.
[Fonte: comunicato stampa del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca]