Scuola: l'architettura della riforma
Le finalità della riforma
La legge prospetta un sistema nazionale di istruzione e di formazione attraverso il quale si intende:
- assicurare a tutti pari opportunità e un percorso personalizzato utile a raggiungere un elevato livello culturale, a sviluppare capacità e competenze adeguate all'inserimento sociale e lavorativo;
- promuovere il conseguimento di una formazione spirituale e morale delle giovani generazioni, anche ispirata ai principi della Costituzione;
- garantire ai giovani pari opportunità educative e formative attraverso il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni;
- favorire le scelte educative delle famiglie;
- promuovere l'apprendimento per tutto l'arco della vita;
- valorizzare pienamente l'autonomia della scuola;
- rimotivare e valorizzare i docenti di ogni ordine e grado.
I cicli
Il nuovo sistema si articola in:
- scuola dell'infanzia
- primo ciclo
- secondo ciclo.
La scuola dell'infanzia
La Scuola dell'infanzia, di durata triennale, per i bambini fra i tre e i cinque anni di età; non è obbligatoria. Contribuisce allo sviluppo affettivo, cognitivo, psicomotorio dei bambini e delle bambine e ne incoraggia la creatività, l'autonomia e le capacità relazionali.
A regime, potranno iscriversi al primo anno anche i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; l'avvio è graduale e prevede inizialmente anticipi solo per i nati entro il 28 febbraio.
La scuola primaria
La Scuola primaria (l'attuale scuola elementare) è di durata quinquennale, vi si accede obbligatoriamente all'età di sei anni.
- È per il bambino il primo approccio col mondo della cultura;
- l'allievo viene abituato a costruire concetti, nessi e significati, collegando tra loro i dati dell'esperienza;
- si interviene a neutralizzare gli ostacoli di natura personale, ambientale e sociale capaci di bloccare lo sviluppo;
- la scuola primaria propone alle giovani generazioni la pratica della convivenza civile;
- nella scuola primaria prosegue il cammino iniziato nella famiglia e nella scuola dell'infanzia, volto alla costruzione e al rafforzamento dell'identità personale del bambino.
È ripartita in "periodi didattici" formati da un primo anno e da due bienni; le innovazioni principali di contenuto sono:
- studio della lingua inglese, fin dal primo anno;
- l'alfabetizzazione informatica, fin dal primo anno;
- viene, inoltre, abolito l'esame finale del quinto anno;
- viene introdotta la figura dell'insegnante tutor;
- è prevista anche qui la facoltà di anticipo per bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; anche in questo caso la gradualità parte con i nati entro il 28 febbraio;
- è introdotto il Portfolio delle competenze costituito da una scheda di valutazione personale e una scheda di orientamento che accompagneranno ogni allievo all'interno del sistema educativo di istruzione e di formazione dai tre ai diciotto anni; costituisce un elemento strutturale di continuità all'interno del sistema;
- ai periodi didattici biennali corrisponde la valutazione biennale degli apprendimenti ai fini del passaggio al periodo didattico successivo. Dovrebbe introdurre un sistema di valutazione per il passaggio al biennio successivo più rigoroso e certo dell'attuale sistema dei debiti scolastici. Questa valutazione conclusiva si aggiunge a quella annuale degli alunni come avviene in via ordinaria attualmente. La valutazione periodica ed annuale torna ad applicarsi anche al comportamento degli studenti, attraverso la reintroduzione del voto di condotta.
La Scuola secondaria di 1° grado (attuale scuola media) completa il ciclo primario; è ancora di durata triennale, ripartita in un biennio ed un anno finale a carattere orientativo, ed è caratterizzata:
- dall'introduzione di una seconda lingua dell'Unione europea;
- dall'approfondimento dell'uso delle tecnologie informatiche;
- da un orientamento guidato per la scelta del percorso successivo.
Il primo ciclo termina con l'esame di Stato; si avrà una nuova formulazione, che contempla anche prove a carattere nazionale.
Al termine del ciclo primario i ragazzi saranno chiamati a scegliere tra il continuare gli studi nel sistema dell'istruzione (i licei) o proseguire in quello dell'istruzione e formazione professionale, fermo restando sempre la possibilità della totale ed assistita reversibilità della scelta effettuata.
L'obbligo di istruzione o formazione
Al vecchio obbligo scolastico si sostituisce l'obbligo di istruzione o formazione professionale fino al diciottesimo anno di età, o comunque fino al conseguimento di una qualifica professionale entro tale termine. Si completa in questo modo quello che viene definito il "diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni".
Il secondo ciclo
Il secondo ciclo è costituito da due percorsi formativi: quello dei licei e quello della istruzione e formazione professionale. I due sistemi sono resi comunicanti attraverso percorsi personalizzati che consentono agli allievi il passaggio dall'uno all'altro, senza perdere l'anno. Entrambi consentono l'accesso ai sistemi di formazione superiore, professionale ed accademica, attraverso opportuni "riallineamenti".
La pari dignità dei percorsi liceale e di istruzione-formazione professionale è considerata scelta strategica e particolarmente posta in risalto nel progetto di riforma, chiamando il secondo settore ad un potenziamento sia qualitativo che quantitativo (attualmente in Italia la formazione professionale è un percorso residuale, confinato in un 6-8% della popolazione giovanile).
I licei
I licei, della durata di cinque anni, sono ripartiti in otto indirizzi:
- artistico (si articola in sotto-indirizzi)
- classico
- economico (si articola in sotto-indirizzi)
- linguistico
- musicale e coreutico
- scientifico
- tecnologico (si articola in sotto-indirizzi)
- delle scienze umane.
Il percorso didattico si articola in due bienni e un anno finale di approfondimento disciplinare e di orientamento agli studi superiori.
L'esame di Stato
Il percorso liceale si conclude con un esame di Stato, per il quale è prevista una serie di modifiche rispetto alla configurazione attuale, al momento non ancora delineate; l'esame di Stato è titolo necessario per l'accesso agli studi accademici o della formazione superiore integrata (IFTS). Per quest'ultima, l'accesso per gli allievi provenienti dal percorso dell'istruzione e formazione professionale è consentito direttamente, senza la necessità di sostenere l'esame di Stato, fatto salvo quanto disposto dall'art. 69 della legge n. 144/99.
L'esame di Stato può essere sostenuto anche da allievi provenienti dalla formazione professionale, in possesso di qualifiche almeno quadriennali, che abbiano frequentato un opportuno anno di preparazione aggiuntiva. Resta comunque la possibilità di sostenere l'esame da privatisti.
L'istruzione-formazione professionale
L'istruzione-formazione professionale ha durata variabile e parte da un minimo di tre anni necessari per conseguire una qualifica spendibile direttamente nel mondo del lavoro e riconosciuta a livello nazionale ed europeo.
Questo segmento, salvo che per la definizione degli standard minimi di qualità dei percorsi formativi è di competenza esclusiva delle Regioni, secondo quanto stabilito dalla Legge costituzionale n. 3/2001 che ha modificato gli articoli 117 e 118 della Costituzione.
L'alternanza scuola-lavoro
Dopo i quindici anni i giovani possono acquisire competenze con periodi di alternanza scuola-lavoro. Questo percorso mira a utilizzare a fini educativi il grande potenziale formativo presente nel mondo produttivo, delle professioni e dei servizi.
I periodi di esperienza lavorativa in alternanza vengono inseriti all'interno di un percorso formativo progettato, attuato e valutato dalla scuola o dall'istituzione formativa, sempre sotto la responsabilità dell'insegnante. Non deve essere confusa con l'apprendistato, che è materia contrattualizzata e continuerà ad essere lavoro a tutti gli effetti.
La formazione iniziale e il reclutamento degli insegnanti
Si preannuncia una profonda revisione della disciplina che regola la formazione iniziale e il reclutamento degli insegnanti.
Partendo dall'affermazione della pari dignità dei percorsi di formazione iniziale di tutti i docenti, pur nella garanzia di coerenza dei percorsi rispetto ai vari ordini di scuola, la riforma italiana propone una laurea triennale disciplinare e un successivo corso di laurea specialistica abilitante all'insegnamento, caratterizzata da una prevalente formazione disciplinare; seguirà un periodo di tirocinio post-laurea obbligatorio, realizzato dentro le scuole tramite appositi contratti di formazione-lavoro e sotto la direzione di tutors esperti.
Sempre in ambito universitario, gli insegnanti in servizio potranno acquisire ulteriori crediti, spendibili per lo sviluppo e la valorizzazione della propria carriera.
Entro 24 mesi
Entro 24 mesi dalla pubblicazione della legge devono essere adottati dal Governo i decreti legislativi per la definizione:
- delle norme generali sull'istruzione, ivi compresi modalità e tempi di attuazione;
- delle norme per la valutazione del sistema educativo e degli apprendimenti;
- delle norme relative all'alternanza scuola-lavoro;
- delle norme relative alla formazione iniziale dei docenti;
- dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
e dei regolamenti riguardanti:
- i piani di studio, ivi compresi gli obiettivi specifici d'apprendimento delle discipline della quota nazionale, gli orari e i limiti di flessibilità interni;
- gli standard formativi minimi;
- le modalità per i passaggi tra i sistemi e per la valutazione dei crediti scolastici.
[Scheda realizzata in collaborazione con il Dipartimento Scuola e Università di Forza Italia]